Statuto

Lo Statuto dell’associazione

ART. 1 (Denominazione e sede)

  1. È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Associazione Italiana Porpora Immune Trombocitopenica APS” in breve “AIPIT APS” in forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
  2. L’associazione ha ottenuto il riconoscimento quale Organizzazione non lucrativa di utilità̀ sociale e risulta iscritta all’anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale delle Entrate del Veneto con effetto dal 08/06/2010. Pertanto, la denominazione dell’associazione è integrata, così come ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico dovrà̀ riportare, l’acronimo “Onlus” e la stessa dovrà̀ rispettare la disciplina del D.Lgs. 460/97 e qualsiasi altra previsione riguardante, rivolta e in materia di Organizzazione non lucrativa di utilità̀ sociale vigenti fino alla loro abrogazione da parte e secondo le tempistiche previste dal D.Lgs. 117/17. In vigenza della disciplina del D.Lgs. 460/97 e nel permanere dell’iscrizione alla menzionata Anagrafe presso la DRE del Veneto la denominazione dell’associazione sarà̀ ““Associazione Italiana Porpora Immune Trombocitopenica APS – Onlus” in breve “AIPIT APS – Onlus”.
  3. L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
  4. L’associazione ha sede legale a Caprino Veronese (VR), in via Lumini n. 1049.
  5. L’associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza, trasferire la propria sede legale senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

ART. 2 (Statuto)

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 460/97 e di qualsiasi altra previsione riguardante, rivolta e in materia di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale vigenti fino alla loro abrogazione nonché́ del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

  1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

  1. L’associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. Coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 una volta abrogata la disciplina in materia di Onlus l’associazione dovrà esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione si pone come obiettivo la prevenzione, l’assistenza e il fattivo sostegno ai soggetti svantaggiati in relazione ad una patologia fisica particolarmente invalidante quale è la piastrinopenia immune (patologia altrimenti nota come: Porpora Piastrinopenica Idiopatica [PPI], Porpora Trombocitopenica Idiopatica [PTI] o Autoimmune [PTA] o Immune ThrombocytoPenia [ITP]) ed altre malattie ad essa affini. Rientrano tra gli scopi dell’associazione anche la beneficienza, sia diretta sia indiretta.
    Le attività che l’associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività volontaristiche dei propri associati sono individuate tra quelle di cui all’art. 5, D.Lgs. 117/17 e più precisamente alle lettere:
    a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
    c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
    d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
    Fino all’abrogazione della disciplina in tema di Onlus l’Associazione dovrà svolgere esclusivamente le attività statutarie che siano compatibili con quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, essendo vietato lo svolgimento di attività diverse; l’associazione pertanto opera attualmente nell’ambito delle attività di “assistenza sociale e socio-sanitaria”.
  2. A tale fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento dei propri obiettivi, l’Associazione si propone di:
  • favorire la formazione e la consapevolezza dei pazienti e dei loro familiari;
  • favorire il supporto e l’aiuto reciproco fra pazienti e loro familiari;
  • promuovere azioni di advocacy ed empowerment;
  • promuovere la ricerca scientifica e l’aggiornamento dei medici e degli operatori sanitari nel campo delle piastrinopenie immuni;
  • promuovere la tutela dei diritti dei pazienti affetti e dei loro familiari;
    anche attraverso le seguenti iniziative: provvedere in termini logistici ai necessari spostamenti per svolgere sedute di supporto psicologico, per controlli medici; organizzare attività ludiche e ricreative volte al benessere psico-fìsico dei soggetti interessati; organizzare incontri di pazienti e familiari in ambito locale o nazionale con esperti medici, volti a disseminare aggiornate informazioni mediche e scientifiche allo scopo di una consapevole partecipazione alle cure e all’adozione di appropriati stili di vita; iniziative di informazione anche attraverso la stampa di opuscoli, newsletter o la predisposizione di siti web, blog e simili; rendere sempre più stretti i legami fra i pazienti, per un aiuto reciproco ed uno scambio di esperienze, anche in collaborazione con analoghe organizzazioni in ambito nazionale e internazionale; favorire l’accessibilità dei pazienti a servizi di diagnosi e cura adeguati alle terapie innovative; potenziare e migliorare le strutture per l’assistenza dei pazienti; promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo della piastrinopenia immune; promuovere sul piano nazionale l’emanazione di linee guida rivolte ai medici ed al personale sanitario per una diagnosi precoce, corretta ed accurata della piastrionopenia immune; favorire l’istituzione di borse di studio a sostegno di progetti di ricerca nelle piastrinopenie immuni; raccogliere fondi da destinare alla divulgazione alla conoscenza di questa patologia e a ricerche scientifiche sulla stessa, su patologie associate e studi che sono ritenuti avere ripercussioni positive sulla comprensione o cura di questa malattia; svolgere le attività che l’associazione ritenga utili per il raggiungimento degli scopi prefissati entro le attività di cui al precedente punto 1.
  1. Nell’ambito delle proprie attività l’Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere, nazionali o esteri, al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i luoghi nei quali essa si troverà ad operare.
  2. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
  3. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

  1. Sono associati dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, senza discriminazione alcuna.
  2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
  3. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Per questione operative potranno essere incaricati uno o più membri del Consiglio per un primo vaglio delle domande associative le quali dovranno essere comunque oggetto di delibera del Consiglio Direttivo per la loro approvazione.
  4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
  5. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
  6. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

  1. Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.
  2. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
  3. Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

  1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
  3. L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
  3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
  4. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

  1. Sono organi dell’associazione: Assemblea degli associati, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo, Organo di revisione.
  2. Le riunioni degli organi sociali possono tenersi in presenza e con strumento informatici (audio e video conferenza).

ART. 11 (L’assemblea)

  1. L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  3. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
  4. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
  5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
  6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  7. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
  8. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea tra i suoi compiti: determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull’esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
  2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica anche con l’utilizzo di sistemi informatici, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

  1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati.
  2. L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. La scelta della composizione del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente all’assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 a un massimo 9 membri eletti dall’assemblea e scelti tra le persone fisiche associate.
  3. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.
  4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  5. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l’articolo 2475- ter del codice civile.
  6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l’associazione; attua le deliberazioni dell’assemblea; predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts; disciplina l’ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
  7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  8. Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

  1. Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
  3. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’organo di controllo: vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  4. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

  1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
    d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
  2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo amministrativo.

ART. 20 (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: fondo di dotazione iniziale, quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e comunque compatibile con la propria natura e forma giuridica.

ART. 21 (I beni)

  1. I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
  2. In vigenza della disciplina sulle Onlus le disposizioni di cui al comma 1 devono essere applicate compatibilmente con quanto previsto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d) ed e) e del comma 6 del D.Lgs. 460/97.

ART. 23 (Bilancio)

  1. Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
  2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

  1. È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

  1. Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 26 (Personale retribuito)

  1. L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
  2. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

  1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
  2. In vigenza della disciplina sulle Onlus le disposizioni di cui al comma 1 devono essere applicate compatibilmente con quanto previsto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97.

ART. 29 (Comitato scientifico)

  1. Per garantire il migliore perseguimento degli scopi sociali il Consiglio direttivo può nominare un Comitato scientifico avente funzioni consultive e di ricerca.
  2. Il Presidente e i componendi del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio direttivo che ne sceglie anche la dimensione numerica.
  3. I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
  4. All’atto della nomina del Presidente del Comitato scientifico, il Consiglio direttivo dell’associazione determina le ulteriori competenze che gli sono attribuite.

ART. 30 (Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 31 (Norma transitoria)

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina in tema di Onlus, troveranno applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
  3. In attesa dell’operatività delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, fino al periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Runts, oltre all’autorizzazione della Commissione europea, si considerano pienamente applicabili sotto il profilo fiscale e sostanziale le disposizioni del D.Lgs. 460/97 per le attività di Onlus e del Tuir e del DPR 633/72 e in particolare gli artt. 143, comma 3, 144, commi 2, 5, 6, 148 e 149 del Tuir, art. 4, comma 4, del DPR 633/72 e della Legge 398/91 per le attività di Aps.
  4. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts. Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
    • svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
    • di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
    L’associazione ha inoltre l’obbligo di:
    • impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
    esse direttamente connesse;
    • di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di
    pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo
    diversa destinazione imposta dalla legge.
    L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
  5. In relazione alle attività svolte in veste di associazione di promozione sociale diverse da quelle del ramo Onlus, ai fini della fruizione dell’agevolazione in tema di de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148, commi 3 e 5, del Tuir e 4, comma 4, del DPR 633/72 l’associazione, per il periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo, recepisce nel proprio statuto, per la parte che non sia incompatibile con lo stesso e con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 le seguenti clausole contenute negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72:
    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità̀, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità̀ associative volte a garantire l’effettività̀ del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
    d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    e) eleggibilità̀ libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità̀ dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità̀ delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità̀ di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre ché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
    f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articoli Recenti